Art. 47 (Art. 23 Cod. str.)
(Definizione dei mezzi pubblicitari)
- Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici,
completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con
materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle
pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per
luce indiretta. - Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da
freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su
manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce,
supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione
direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo
da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può
essere luminosa, ne’ per propria luce, ne’ per luce indiretta. - Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi
illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina
aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. - Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea
struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di
messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione
di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria
che per luce indiretta. - Si considera “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale
realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una
superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per
luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in
materiale rigido. - Si riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in
caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi
pubblicitari o propagandistici. - Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente
quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e
stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapedonali, cestini, panchine,
orologi, o similari) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per
luce diretta che per luce indiretta. - Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto
finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non
individuabile secondo definizioni precedenti, ne’ come insegna di esercizio, ne’ come
preinsegna, ne’ come cartello, ne’ come striscione, locandina o stendardo, ne’ come
segno orizzontale reclamistico, ne’ come impianto pubblicitario di servizio. Può essere
luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta. - Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni
orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o
propaganda sono indicati per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”.
10.Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l’applicazione dei
successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.
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